STATUTO DI VALPIC
Associazione dei proprietari
Crans-Montana – Lens – Icogne
I. NOME E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE | |
Articolo 1 : Nome | Con il nome “VALPIC Association des Propriétaires – Crans-Montana – Lens – Icogne”, è stata costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero. La sede legale dell’associazione è a Crans-Montana. |
Articolo 2: Scopo | L’associazione è di interesse pubblico. Il suo obiettivo principale è quello di rappresentare i proprietari di immobili non commerciali nella regione di Crans-Montana e di difendere i loro interessi al fine di migliorare la qualità della loro vita nell’Haut-Plateau. Rappresenta i suoi membri in tutti i dibattiti relativi all’organizzazione della vita comunitaria sull’Altopiano di Crans Montana e organizza eventi nell’interesse dei suoi membri. Svolge tutte le attività utili ai suoi membri. |
II. AMMISSIONE, DIMISSIONI ED ESCLUSIONE | |
Articolo 3: Ammissione | Qualsiasi persona fisica proprietaria di un immobile non commerciale nei comuni di Crans-Montana, Lens e Icogne può diventare socio dopo l’approvazione della sua domanda al Comitato da parte del Comitato ad hoc dell’associazione di cui all’art. 11. Per proprietario di un immobile non commerciale si intende il proprietario di quote di un’entità giuridica che danno diritto all’uso di un immobile residenziale. |
Articolo 4: Membri | I membri dell’associazione si dividono in tre categorie: – Singoli – coppie – Famiglie con figli di età inferiore ai 18 anni Le quote associative sono adeguate a ciascuna categoria di soci e possono essere modificate con decisione unanime del Comitato Esecutivo. |
Articolo 5: Dimissioni | I membri sono liberi di lasciare l’Associazione. I membri devono notificare le proprie dimissioni per iscritto al Comitato entro tre mesi prima dell’Assemblea Generale Annuale. |
Articolo 6: Esclusione | L’esclusione può essere imposta con voto unanime dei membri del Comitato ai membri : a. che non soddisfano più le condizioni di cui all’art. 3 b. che danneggiano gravemente gli interessi dell’Associazione c. che siano in arretrato con le quote associative d. per giusta causa |
III. ORGANI | |
Articolo 7: Organi | Gli organi dell’Associazione sono : a. L’Assemblea Generale b. Il Comitato Esecutivo c. Il Comitato Esteso d. I revisori dei conti |
Articolo 8: L’Assemblea Generale Articolo 9: Assemblea generale straordinaria | L’Assemblea Generale Annuale, di seguito denominata AGM, si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno, normalmente a dicembre. Le Assemblee Generali vengono convocate via e-mail o per posta con almeno 21 giorni di anticipo. L’Assemblea Generale è validamente costituita indipendentemente dal numero di membri presenti. Ogni membro ha diritto a un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea Generale tramite una delega scritta da presentare all’inizio della riunione. Un membro può rappresentare al massimo altri due membri. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Comitato, in caso contrario da uno dei Vicepresidenti. L’ordine del giorno deve includere almeno i seguenti punti: – Approvazione dei verbali dell’Assemblea Generale precedente – La relazione annuale del Comitato – Il rendiconto dell’anno precedente – La relazione dei revisori dei conti – Il bilancio per l’anno successivo – La definizione della quota associativa annuale per categoria – Le azioni previste per l’anno successivo – Elezioni dei membri del Comitato – Qualsiasi altra questione e proposta da parte dei membri L’Assemblea Generale prende le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti e rappresentati. Le elezioni avvengono a maggioranza assoluta al primo turno e a maggioranza relativa al secondo. Il verbale dell’assemblea viene redatto dal Segretario o da un segretario dell’assemblea. L’Assemblea Generale ha i seguenti diritti inalienabili: a. adottare e modificare lo Statuto dell’Associazione b. eleggere i membri del Comitato Esteso c. eleggere il Presidente tra i membri del Comitato e i due Vicepresidenti d. Nominare i Revisori dei Conti e. votare la relazione annuale del Comitato, i conti annuali e la relazione dei Revisori dei Conti f. sciogliere l’Associazione Un’Assemblea Generale straordinaria può essere convocata dal Comitato Esecutivo o su richiesta del 20% dei membri. In quest’ultimo caso, la richiesta deve essere presentata per iscritto al Comitato Esecutivo e deve includere l’ordine del giorno proposto. L’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno. Non possono essere prese decisioni diverse da quelle previste dall’ordine del giorno. L’Assemblea Generale viene convocata con 21 giorni di anticipo tramite e-mail o, se ciò non fosse possibile, tramite lettera personale o con qualsiasi altro mezzo che il Comitato ritenga opportuno. |
Articolo 10: Il Comitato Esecutivo | Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di quattro persone, tra cui – Il Presidente – Due Vicepresidenti – Un Tesoriere Queste persone vengono elette per un periodo rinnovabile di due anni. Il Comitato Esecutivo gestisce gli affari dell’Associazione e la rappresenta all’esterno, al fine di raggiungere i suoi obiettivi. I suoi membri non si assumono alcuna responsabilità privata o personale in seguito alla gestione degli affari dell’Associazione, purché agiscano nell’ambito delle loro competenze. L’Associazione può essere validamente vincolata nei confronti di terzi solo con la firma collettiva di un membro del Comitato Esecutivo e del Presidente. I membri del Comitato Esecutivo non ricevono alcun compenso per l’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia, con l’approvazione del Comitato Esecutivo, i viaggi per riunioni e appuntamenti speciali possono essere rimborsati su base proporzionale al numero di chilometri percorsi, prerogativa del Comitato. Il viaggio in treno sarà sempre preferito a qualsiasi altro mezzo di trasporto, a meno che un altro mezzo non sia più economico in termini di tempo e denaro. Il biglietto diseconda classe delle FFS sarà utilizzato come riferimento per il rimborso delle spese di viaggio. |
Articolo 11: Il Comitato allargato | Ha un massimo di 12 membri, tra cui : – Il Segretario – I membri del Comitato Esecutivo – I presidenti dei comitati istituiti dal Comitato Esecutivo per affrontare questioni specifiche (Comitato di ammissione, Comitato etico, ecc.). – Membri le cui competenze particolari sono utili all’Associazione |
Articolo 12: I revisori dei conti | Due revisori dei conti eletti per un periodo di due anni presentano una relazione annuale indipendente sui conti dell’Associazione all’Assemblea Generale. Non possono essere membri del Comitato e possono essere rieletti immediatamente. |
IV. FINANZIAMENTI | |
Articolo 13: Risorse | Le risorse dell’Associazione provengono da : a. Quote associative b. Donazioni o lasciti c. Contributi volontari |
Articolo 14: Esercizio contabile | L’anno finanziario inizia il1° ottobre e termina il 30 settembre. |
Articolo 15: Garanzie | Il patrimonio dell’Associazione è l’unica garanzia dei suoi obblighi. Un socio che si ritira o viene escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. |
V. REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO | |
Articolo 16: Modifiche allo Statuto | Qualsiasi modifica al presente Statuto deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri presenti e rappresentati all’Assemblea Generale. |
Articolo 17: Scioglimento | Solo un’Assemblea Generale appositamente convocata può decidere di sciogliere l’Associazione. È necessaria una maggioranza di due terzi dei membri presenti e rappresentati, che rappresenti almeno la metà di tutti i membri. Se queste condizioni non sono soddisfatte, lo scioglimento può essere deciso dalla maggioranza dei membri presenti e rappresentati nella successiva Assemblea Generale Straordinaria. In caso di scioglimento, l’ultima Assemblea Generale destinerà, per quanto possibile, i beni dell’Associazione a un’istituzione con finalità simili. |
Articolo 18: Adozione dello Statuto | Il presente Statuto è stato adottato dai soci fondatori e deve essere approvato dalla prossima Assemblea Generale. |